La "Banca delle Terre Agricole", istituita con la Legge 28 luglio 2016, n.154, Art.16 e amministrata dall'Ismea, può essere alimentata sia con i terreni
derivanti dalle attività fondiarie gestite dall'Istituto, sia da quelli appartenenti a Regioni e Province Autonome o altri soggetti pubblici interessati
a dismettere i propri terreni.